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STATUTO

DELLA

“Fondazione Palazzo Colonna”

Articolo 1

Denominazione

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Palazzo Colonna” (di seguito per brevità “Fondazione”).

Articolo 2

Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Roma, Piazza dei Santi Apostoli n. 66.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà modificare la sede dell’ente, istituire sedi secondarie, filiali ed uffici anche al di fuori del territorio della Repubblica italiana.

Articolo 3

Scopi

3.1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità pubblica e sociale, così come definite dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, ed ha lo scopo di conservare, tutelare, promuovere e valorizzare nella sua interezza il nucleo principale del patrimonio di interesse artistico e storico, archivistico e bibliografico, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, raccolto nei secoli dalla famiglia dei Principi Colonna e conservato presso Palazzo Colonna in Roma, con ingresso principale in Piazza dei Santi Apostoli n. 66 (di seguito “Palazzo Colonna”), nonché in Paliano (FR), con ingresso principale in Piazza Marcantonio Colonna n. 21.

3.2. Palazzo Colonna, con le collezioni di arte ivi contenute ed i giardini annessi al medesimo ed ogni relativo accessorio e pertinenza, costituisce un complesso di interesse storico e culturale unico ed inscindibile parzialmente accessibile al pubblico secondo le attuali consuetudini e rappresenta un ornamento ed un’attrattiva unica della città di Roma a perpetuo ricordo degli illustri avi della famiglia dei Principi Colonna.

3.3. La Fondazione dovrà preservare il carattere di grande dimora storica di Palazzo Colonna nella sua viva unità di architettura, arredamenti e giardini, mantenendo inalterati i complessi ambientali, che dovranno essere correttamente conservati e restaurati, ove necessario, nel rispetto di detto carattere e di ogni norma applicabile in materia di beni di interesse storico ed artistico.  

Articolo 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  1. il Presidente;
  2. il Vice-Presidente;
  3. il Consiglio di Amministrazione;
  4. il Revisore dei Conti.

Articolo 20

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.